Assistenza personalizzata a contribuenti, professionisti e famiglie per la difesa tributaria, la tutela penale in materia fiscale e la gestione delle controversie civili di natura patrimoniale e familiare.
Lo Studio offre assistenza legale alle persone fisiche, in qualità di contribuenti, lavoratori dipendenti, pensionati, liberi professionisti, imprenditori individuali e componenti di nuclei familiari. L’obiettivo è garantire un presidio professionale competente e diretto, capace di seguire la vicenda in tutte le sue implicazioni — fiscali, penali e civili — che spesso si intrecciano.
La prima area di attività riguarda la tutela del contribuente nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate e con gli Enti locali impositori. Lo Studio assiste il privato:
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Nei casi in cui il contribuente si trovi coinvolto in un procedimento penale per reati tributari (d.lgs. n. 74/2000), lo Studio garantisce la difesa in ogni fase del procedimento — dalle indagini preliminari al giudizio di legittimità. L’assistenza comprende:
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Lo Studio segue le controversie civili di rilievo patrimoniale e le questioni legate al patrimonio immobiliare del privato:
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Il primo colloquio si svolge presso lo Studio, su appuntamento, o — nei casi di residenza fuori sede — in modalità da remoto o presso gli Studi della rete di collaboratori. È buona prassi che il cliente porti con sé o trasmetta preventivamente tutti i documenti rilevanti (atti notificati, buste di ricezione, eventuali comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria). L’incontro iniziale è volto a inquadrare la vicenda, individuare i rimedi esperibili e i termini da rispettare, illustrare la strategia difensiva più idonea e definire l’onorario professionale secondo i parametri vigenti.
Il termine ordinario per l’impugnazione dell’avviso di accertamento è di 60 giorni dalla notifica, davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente. È un termine perentorio: la tardiva impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso. Entro lo stesso termine è possibile presentare istanza di sospensione cautelare se dall’atto può derivare un danno grave e irreparabile.
Sì, in molti casi. Dopo la notifica dell’avviso è possibile valutare strumenti deflattivi del contenzioso come l’accertamento con adesione (art. 6 d.lgs. n. 218/1997), che sospende il termine per il ricorso e consente una rideterminazione consensuale della pretesa con riduzione delle sanzioni. In alternativa, dopo il ricorso, sono esperibili la conciliazione giudiziale e la definizione agevolata delle sanzioni.
Il primo strumento è l’istanza di autotutela (art. 2-quater d.l. n. 564/1994 e DM n. 37/1997), con cui si chiede all’Ufficio di annullare o rettificare d’ufficio l’atto viziato. L’autotutela non sospende, di regola, il termine per il ricorso: è sempre opportuno, quindi, predisporre in parallelo il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per non perdere i termini di impugnazione.
Gli atti dell’Ente locale in materia di tributi (IMU, TARI, TASI, imposte minori) sono impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente, entro 60 giorni dalla notifica. Lo Studio valuta con lei la sussistenza di vizi formali (motivazione, notifica, competenza) e sostanziali (presupposto impositivo, calcolo del tributo, esenzioni) e la strategia di impugnazione più idonea.
In numerose ipotesi, il pagamento integrale del debito tributario — entro i termini e con le modalità previsti dagli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. n. 74/2000 — costituisce causa di non punibilità o, secondo i casi, circostanza attenuante. La tempestività è essenziale: la soglia temporale varia in funzione della fattispecie. Un’analisi immediata del fascicolo consente di stabilire se la via del pagamento sia ancora percorribile e conveniente.
Lo strumento più rapido è il ricorso per decreto ingiuntivo (artt. 633 e ss. c.p.c.), quando il credito è certo, liquido ed esigibile e risulta da prova scritta. Ottenuto il decreto ingiuntivo, segue la notifica dell’atto di precetto e, in caso di ulteriore inadempimento, il pignoramento dei beni del debitore (mobiliare, immobiliare o presso terzi), nell’ambito dell’ordinaria esecuzione forzata civile.
L’atto di precetto è l’intimazione ad adempiere entro dieci giorni, a pena di esecuzione forzata. Entro 20 giorni dalla notifica può essere proposta opposizione al precetto (art. 615 c.p.c.) per contestare il diritto dell’istante a procedere all’esecuzione (p. es. per prescrizione, nullità della notifica, pagamento già avvenuto). Lo Studio valuta con lei la fondatezza di tali eccezioni.
Sì. Lo Studio opera sull’intero territorio nazionale grazie a una rete di collaboratori selezionati, con presidi particolarmente strutturati in Lazio e Veneto. L’incarico è sempre gestito direttamente dal titolare, che assicura la coerenza strategica della difesa; la presenza in udienza presso i fori fuori Campania è garantita da un collaboratore di fiducia coordinato dallo Studio. I primi incontri possono svolgersi anche in videoconferenza.
Il primo incontro è finalizzato all’inquadramento della vicenda e all’indicazione dei rimedi esperibili; il relativo compenso verrà concordato preventivamente secondo i parametri forensi vigenti (d.m. n. 55/2014 e successive modifiche), in coerenza con la complessità del caso e con il valore della controversia. Il cliente riceve sempre, su richiesta, un preventivo scritto.